Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.
I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità.
Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.
Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.
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