910.17OCSCFederal Council Ordinance1 gen 2014Fonte originale
Il Cantone versa i contributi e i supplementi nella maniera seguente:
contributi per singole colture: entro il 10 novembre dell’anno di contribuzione;
supplemento per i cereali: entro il 20 dicembre dell’anno di contribuzione.
I contributi e i supplementi che non possono essere attribuiti decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
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