910.17OCSCFederal Council Ordinance1 gen 2014Fonte originale
Il Cantone trasmette all’UFAG le superfici che danno diritto al supplemento entro il 15 ottobre.
Calcola i contributi e il supplemento nella maniera seguente:
contributi per singole colture: entro il 10 ottobre;
supplemento per i cereali: entro il 20 novembre.
Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG:
per i contributi per singole colture: entro il 15 ottobre indicando i singoli contributi;
per il supplemento per i cereali: entro il 25 novembre.
Per i contributi per singole colture sono possibili ulteriori trattamenti fino al 20 novembre. Il Cantone calcola i contributi risultanti da ulteriori trattamenti entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli contributi.
Il Cantone fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti dei contributi per singole colture e del supplemento. Essi devono corrispondere ai versamenti di cui ai capoversi 2 e 3.
L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo totale.
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