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Commenti: Art. 13 | Omnilex
Law
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OCSC · Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali
Art. 13
Art. 12
Art. 14
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Art. 13
Art. 12
Art. 14
910.17
OCSC
Federal Council Ordinance
1 gen 2014
Fonte originale
I Cantoni sono tenuti a trasmettere all’UFAG le decisioni relative ai contributi solo su richiesta.
Notificano all’UFAG le decisioni su ricorso.
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