Sono concessi aiuti finanziari soltanto se la quota di autofinanziamento ammonta almeno al 15 per cento.
Il capoverso 1 non si applica per provvedimenti collettivi e collettivi di ampia portata del genio rurale di cui all’articolo 14 capoverso 1 nonché per crediti di investimento per l’aiuto iniziale di cui all’articolo 40 capoverso 2 lettera a.
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