Possono essere autorizzate eccezioni al divieto di frazionare per i motivi seguenti:
- azzonamenti passati in giudicato in zone di protezione delle acque S1, zone di protezione contro le piene e in zone di protezione della natura nonché delimitazione dello spazio riservato alle acque;
- azzonamenti passati in giudicato in zone edificabili o in altre zone nelle quali un’utilizzazione agricola non è più consentita;
- 1 autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi degli articoli 24, 24a, 24c e 24d LPT2, anche con il necessario terreno circostante gli edifici;
- delimitazione lungo i margini del bosco;
- permuta di porzioni di fondi di un’azienda agricola con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonea per la gestione dell’azienda;
- trasferimento di un edificio agricolo non più necessario, con il relativo terreno circostante, al proprietario di un’azienda agricola o di un fondo agricolo adiacente per un uso conforme alla zona, se in tal modo è possibile evitare la realizzazione di un edificio;
- costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore dell’affittuario dell’azienda agricola;
- costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore di un edificio o di un impianto agricolo gestito congiuntamente;
- correzione o rettifica dei confini all’atto della realizzazione di un’opera;
- accorpamento di tutte le porzioni della particella frazionata con particelle adiacenti o miglioramento del raggruppamento tramite la frammentazione;
- fabbisogno in edifici e impianti nell’interesse pubblico della Confederazione, del Cantone o del Comune.