916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
L’etichetta non deve fornire indicazioni errate, ingannevoli o incomplete o tacere fatti che possano trarre in inganno gli acquirenti in merito alla natura, al tipo di composizione o all’utilizzabilità dell’organismo ausiliario.
L’etichetta deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti informazioni:
la denominazione precisa dell’organismo ausiliario;
le condizioni e restrizioni relative all’uso dell’organismo ausiliario.
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