916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Su domanda, il Servizio di omologazione rilascia a Cantoni, organizzazioni di ricerca e imprese un’autorizzazione generale a condurre test di cui all’articolo 106, a condizione che il richiedente disponga delle necessarie conoscenze ed esperienze nell’esecuzione di tali test.
Chi dispone di un’autorizzazione generale non deve chiedere un’autorizzazione per ciascun test.
Non possono essere rilasciate autorizzazioni generali per l’esecuzione di test in cui sono impiegati microrganismi o organismi ausiliari, oppure applicazioni per via aerea.
Il Servizio di omologazione stabilisce la durata di un’autorizzazione generale. La durata massima è di cinque anni.
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