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Commenti: Art. 111 | Omnilex
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Art. 111
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Art. 111
916.161
OPF
Federal Council Ordinance
1 dic 2025
Fonte originale
Chiunque esegua test di cui all’articolo 106 capoverso 1 lettera a, per ogni test deve registrare:
l’identità e l’origine del prodotto fitosanitario, della sostanza di base o dell’organismo ausiliario;
i dati relativi all’etichettatura;
le quantità ricevute e utilizzate del prodotto fitosanitario, della sostanza di base o dell’organismo ausiliario;
il nome e l’indirizzo della persona che ha utilizzato il prodotto fitosanitario, la sostanza di base o l’organismo ausiliario nell’ambito del test;
tutti i dati disponibili su eventuali effetti sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente;
i dati relativi al tipo, al luogo e al momento dell’uso.
Su domanda, tali informazioni devono essere messe a disposizione del Servizio di omologazione.
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