916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Per l’omologazione di un prodotto fitosanitario identico a uno omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, le condizioni di cui agli articoli 10 capoverso 1 lettere a e c nonché 12 capoverso 1 lettere a–e e g sono considerate adempiute, se:
ne è prevista l’omologazione soltanto per gli usi per i quali è omologato nello Stato membro dell’UE in questione; e
sono disponibili i rapporti di valutazione dello Stato membro dell’UE in questione e non sono anteriori alla data più recente dell’approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario.
Nell’esame della domanda, i servizi di valutazione eseguono una propria valutazione nei settori in cui in Svizzera vigono disposizioni legali divergenti da quelle dello Stato membro dell’UE in questione. Negli altri settori riprendono la valutazione dello Stato membro dell’UE.
I servizi di valutazione propongono per la Svizzera condizioni d’uso adeguate.
L’omologazione semplificata non è ammessa se il prodotto fitosanitario:
contiene o è costituito da organismi geneticamente modificati;
è stato omologato a tempo determinato in uno Stato membro dell’UE a causa di una situazione di emergenza secondo l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/20091.
Non viene eseguita alcuna valutazione comparativa ai sensi dell’articolo 46.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. ↩
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