916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
La presente ordinanza si applica ai prodotti contenenti o costituiti da sostanze attive, fitoprotettori, sinergizzanti o coformulanti e destinati a uno dei seguenti usi (prodotti fitosanitari):
proteggere i vegetali o i prodotti vegetali dagli organismi nocivi o prevenire gli effetti degli organismi nocivi;
influire sui processi vitali dei vegetali, in particolare regolando la crescita delle piante;
garantire la conservazione dei prodotti vegetali, sempre che tali prodotti o le sostanze in essi contenute non siano disciplinati da disposizioni speciali sui conservanti;
eliminare i vegetali indesiderati o parti di vegetali;
inibire o prevenire una crescita indesiderata dei vegetali.
Essa non si applica ai prodotti:
che influiscono sui processi vitali dei vegetali fungendo da fertilizzanti o da biostimolanti delle piante;
il cui scopo è igienico più che fitosanitario; o
il cui scopo è eliminare alghe o inibire o prevenire la crescita indesiderata di queste ultime; si applica invece se il prodotto è impiegato sul suolo o nell’acqua.
Essa si applica agli organismi ausiliari che possono essere impiegati per uno degli usi di cui al capoverso 1.
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