916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
I servizi di valutazione esaminano se le condizioni per l’omologazione adempiono quanto prescritto nell’allegato 4.
Nella valutazione della domanda, i servizi di valutazione riprendono i più recenti risultati della valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nonché le conseguenti considerazioni e decisioni della Commissione europea sull’approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti.
Se, al momento della presentazione della domanda, sono disponibili nuovi studi non ancora considerati nella valutazione dell’EFSA, eseguono una propria valutazione; a tale scopo tengono conto delle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche.
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