916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Il Servizio di omologazione trasferisce l’omologazione di un prodotto fitosanitario a un altro titolare, se:
lo richiede il titolare dell’omologazione; e
il nuovo titolare dell’omologazione acconsente e adempie le condizioni secondo l’articolo 10 capoverso 2.
La domanda deve includere il nome e il consenso del nuovo titolare dell’omologazione.
Il Servizio di omologazione rilascia una nuova omologazione e revoca l’omologazione precedente.
Per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario si applicano i termini di cui all’articolo 45. Il vecchio titolare dell’omologazione può richiedere termini più brevi.
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