916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Il Servizio di omologazione verifica, sulla base della domanda e dei dati che figurano nell’elenco dei prodotti fitosanitari nello Stato membro dell’UE, se le condizioni di cui all’articolo 47 capoverso 1 sono adempiute.
Se le condizioni sono adempiute, il Servizio di omologazione concede un termine di 60 giorni al titolare dell’omologazione del prodotto di riferimento per accertare in maniera plausibile:
che esiste una protezione brevettuale del prodotto di riferimento e che il prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’UE è immesso sul mercato all’estero senza il consenso del titolare del brevetto ai sensi dell’articolo 27b LAgr;
qualora esista una relazione protetta per il prodotto di riferimento, che il prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’UE è messo in circolazione senza il consenso di uno dei suoi rappresentanti o fornitori all’estero.
Il Servizio di omologazione rilascia l’omologazione se:
il termine di cui al capoverso 2 è decorso infruttuosamente; o
il titolare dell’omologazione del prodotto di riferimento non è riuscito ad accertare in maniera plausibile alcuno dei punti elencati nel capoverso 2.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.