Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 66 | Omnilex
Law
/
Art. 66
Art. 65
Art. 67
Art. 66
916.161
OPF
Federal Council Ordinance
1 dic 2025
Fonte originale
Un prodotto fitosanitario omologato necessita di un permesso di vendita per l’immissione sul mercato nei seguenti casi:
è immesso sul mercato con un nome commerciale diverso da quello indicato nell’omologazione;
è immesso sul mercato da una persona fisica o giuridica diversa dal titolare dell’omologazione.
Il titolare del permesso di vendita sottostà agli stessi obblighi del titolare dell’omologazione.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
OPF · Ordinanza sui prodotti fitosanitari
Torna alla legge
Art. 65
Art. 67