916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
La pubblicità è permessa soltanto per i prodotti fitosanitari omologati.
Deve essere realizzata in modo da richiamare l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo che figurano sull’etichetta.
Deve essere accompagnata dalle frasi «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto». Queste frasi devono essere facilmente leggibili e distinguersi chiaramente rispetto al messaggio pubblicitario complessivo. L’espressione «prodotti fitosanitari» può essere sostituita da una descrizione più precisa del tipo di prodotto, come fungicida, insetticida o diserbante.
Non può contenere:
informazioni, sotto forma testuale o grafica, potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, come i termini «a basso rischio», «non tossico» o «innocuo»; la pubblicità per prodotti fitosanitari a basso rischio secondo l’articolo 19 può contenere l’informazione «omologato come prodotto fitosanitario a basso rischio»;
rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali l’uso di prodotti fitosanitari:
1. senza adeguati indumenti protettivi,
2. vicino ad alimenti,
3. da parte di bambini, o
4. nelle vicinanze di bambini.
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