916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Chi fabbrica, fornisce, importa, esporta o commercia prodotti fitosanitari o sementi conciate con prodotti fitosanitari tiene un registro sulle sue attività con i prodotti fitosanitari e lo conserva per almeno cinque anni. Questi obblighi valgono anche per i titolari delle omologazioni e per i titolari di un permesso di vendita.
Le persone sotto menzionate adempiono al loro obbligo di registrazione mediante la registrazione dei seguenti dati:
i titolari delle omologazioni, i titolari di un permesso di vendita e le persone che importano prodotti fitosanitari e sementi conciate: la registrazione dei dati secondo l’articolo 121 concernenti i prodotti fitosanitari venduti nel sistema d’informazione di cui al titolo nono;
le persone che forniscono, importano o commerciano prodotti fitosanitari o sementi conciate: la registrazione dei dati concernenti l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate nell’UE secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/20091nel sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) conformemente agli articoli 16a –16c dell’ordinanza del 23 ottobre 20132sui sistemi d’informazione centrali nel campo dell’agricoltura;
le persone che esportano prodotti fitosanitari o sementi conciate: la registrazione dei dati sull’esportazione di prodotti fitosanitari.
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, per ogni uso di un prodotto fitosanitario contenente sostanze attive approvate nell’UE secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/20093, incluso l’uso su superfici di aziende agricole svizzere all’estero, registrano nel SI IPF i seguenti dati:
la denominazione del prodotto fitosanitario;
la data dell’uso;
la quantità utilizzata;
la superficie trattata;
la pianta utile trattata.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. ↩