916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Un prodotto fitosanitario non può essere immesso sul mercato e usato a meno che non sia stato omologato conformemente alla presente ordinanza.
Non è richiesta un’omologazione ai sensi della presente ordinanza per:
l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo (Titolo sesto);
l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari destinati a essere utilizzati all’estero.
Per l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali associate a risorse genetiche, la presente ordinanza si applica sempre che l’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 20151non disponga altrimenti.