916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Un organismo ausiliario è approvato su domanda se da almeno un uso rappresentativo risulta che, nell’uso previsto conforme alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’uso, soddisfa le condizioni seguenti:
è sufficientemente efficace;
non ha alcun effetto nocivo:
1. sulla salute umana, in particolare dei gruppi vulnerabili,
2. sulla salute animale;
c. non ha alcun effetto inaccettabile sui vegetali o sui prodotti vegetali;
d. non ha alcun effetto inaccettabile sull’ambiente, in particolare:
1. sulle specie non bersaglio, anche sul loro comportamento corrente,
2. sulla biodiversità e sull’ecosistema.
Gli organismi ausiliari elencati nelle appendici 1 e 2 della linea guida «Biological control agents safely used in the EPPO region» (PM 6/31) soddisfano le condizioni per l’approvazione.
Se l’organismo ausiliario è un organismo geneticamente modificato si applicano in aggiunta le esigenze di cui agli articoli 7–11 OEDA2.
Footnotes
Linea guida PM6/3 nella versione secondo il Bollettino EPPO 51. Può essere consultata all’indirizzowww.eppo.org> resources > EPPO standards > PM06 Biocontrol > safe use of biological controls (PM6) > «Biological control agents safely used in the EPPO region». ↩