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Commenti: Art. 97 | Omnilex
Law
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Art. 97
Art. 96
Art. 98
Art. 97
916.161
OPF
Federal Council Ordinance
1 dic 2025
Fonte originale
Gli organismi ausiliari sono considerati organismi ausiliari a basso rischio se:
non sono alloctoni;
non sono geneticamente modificati; e
dalla valutazione dei rischi emerge che non sono necessarie restrizioni per l’uso.
Gli organismi ausiliari considerati organismi ausiliari a basso rischio sono indicati nell’allegato 7.
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OPF · Ordinanza sui prodotti fitosanitari
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