Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 15 dicembre 20001sui prodotti chimici;
visti gli articoli 29, 29d capoverso 4, 29f e 30b capoversi 1 e 2 lettera
a della legge del 7 ottobre 19832sulla protezione dell’ambiente;
visti gli articoli 27 capoverso 2 e 47 della legge federale del 24 gennaio 19913
sulla protezione delle acque (LPAc);
visti gli articoli 12 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20034
sull’ingegneria genetica;
visto l’articolo 7 capoverso 4 della legge del 20 giugno 20145
sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a , 160 capoversi 1 e 3–5, 160b capoverso 4, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19986sull’agricoltura (LAgr);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19957
sugli ostacoli tecnici al commercio,
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