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Commenti: Art. 31 | Omnilex
Law
/
Art. 31
Art. 30
Art. 32
Art. 31
921.0
LFo
Federal Act
1 gen 1993
Fonte originale
La Confederazione può affidare a terzi o sostenere finanziariamente:
la ricerca in materia forestale;
lo studio e lo sviluppo di provvedimenti per la protezione della foresta da effetti nocivi;
lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a proteggere da catastrofi naturali la vita umana e beni materiali considerevoli;
lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a migliorare lo smercio e l’utilizzazione del legno.
Essa può istituire e mantenere centri di ricerca.
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LFo · Legge federale sulle foreste
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