Nei limiti dei crediti stanziati, i contributi di promozione secondo la presente legge sono accordati a condizione che:
i provvedimenti siano attuati in modo economico e competente;
i provvedimenti siano valutati insieme a quelli previsti da altre leggi federali, globalmente e tenendo conto delle loro sinergie;
il beneficiario fornisca una prestazione propria proporzionata alla sua capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi;
i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipino al finanziamento;
le controversie siano composte durevolmente e a vantaggio della conservazione della foresta.
Il Consiglio federale può prevedere che i contributi siano versati soltanto a destinatari che partecipano a misure d’autosostegno dell’economia forestale e del legno.
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