Se i provvedimenti intesi alla conservazione della foresta o alla costruzione di edifici o d’impianti per la protezione contro catastrofi naturali lo esigono, i Cantoni possono riscattare in via d’espropriazione la proprietà fondiaria occorrente ed eventuali servitù.
Nei disposti esecutivi, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 19301sull’espropriazione. Nondimeno, sulle opposizioni ancora in sospeso decide il governo cantonale. La legge federale sull’espropriazione è applicabile in tutti i casi in cui il bene espropriato si estenda sul territorio di parecchi Cantoni.