Gli impianti eolici, incluse le loro vie di collegamento, siti in foreste sono considerati vincolati all’ubicazione se sono di interesse nazionale e se sono già presenti vie di collegamento stradale utilizzabili per la costruzione e l’esercizio dell’impianto. Occorre fornire la prova dell’ubicazione vincolata nei casi in cui l’impianto eolico è previsto in una delle aree seguenti:
oggetto iscritto in un inventario secondo l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
riserva forestale secondo l’articolo 20 capoverso 4 della presente legge;
bandita federale di caccia secondo l’articolo 11 della legge del 20 giugno 19862sulla caccia.
Nel caso di impianti eolici situati al di fuori degli oggetti secondo l’articolo 5 LPN, la ponderazione degli interessi avviene conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 LPN.