L’impresa si astiene dall’esercizio dell’attività notificata sino a quando abbia ricevuto una comunicazione o una decisione dall’autorità competente conformemente agli articoli 12–14.
Se vi è un interesse pubblico o privato preponderante, l’autorità competente che avvia una procedura di esame secondo l’articolo 13 può, per la durata della procedura, autorizzare eccezionalmente l’esercizio dell’attività notificata.
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