Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge federale del 13 dicembre 19961sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 19962sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 22 marzo 20023sugli embarghi, le autorità interessate determinano l’autorità incaricata del coordinamento delle procedure.
L’autorità incaricata del coordinamento si accerta che le procedure si svolgano nel modo più semplice possibile e garantisce che gli esiti delle stesse siano comunicati all’impresa entro i termini legali.