Se l’impresa tenta di influenzare l’autorità competente o non ottempera all’obbligo di collaborare e se tutti i tentativi dell’autorità competente di ottenere le informazioni o i documenti necessari sono stati vani, quest’ultima può, nei casi previsti all’articolo 13 capoverso 1, effettuare i controlli seguenti:
ispezione dei locali dell’impresa senza preavviso;
consultazione di documenti utili;
sequestro di materiale.
Per i controlli, l’autorità competente può far capo ad altre autorità federali e a organi di polizia cantonali e comunali.
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