Chi, in violazione dell’articolo 8, esercita un’attività connessa con la partecipazione diretta a ostilità o partecipa direttamente a ostilità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Chi esercita un’attività in violazione dell’articolo 9 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
L’autore resta punibile in virtù del Codice penale1o del Codice penale militare del 13 giugno 19272se commette un reato più grave secondo questi codici.