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Commenti: Art. 24 | Omnilex
Law
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LPSP · Legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero
Art. 24
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Art. 24
935.41
LPSP
Federal Act
1 set 2015
Fonte originale
È punito con una multa sino a 100 000 franchi chi:
rifiuta di fornire le informazioni, i documenti o l’accesso ai locali secondo gli articoli 18 e 19 capoverso 1;
fornisce false indicazioni.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa sino a 40 000 franchi.
Il tentativo e la complicità sono punibili.
L’azione penale si prescrive in cinque anni.
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