Se una persona giuridica, una società in nome collettivo o una società in accomandita esercita un’attività in violazione di un divieto legale o di un divieto dell’autorità, l’autorità competente può ordinarne lo scioglimento o la liquidazione conformemente alla legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento.
Nel caso di un’impresa individuale, l’autorità competente può ordinare la liquidazione della sostanza commerciale e, se del caso, la cancellazione dell’iscrizione dal registro di commercio.
L’autorità competente può incassare l’eccedente risultante dalla liquidazione.