La presente legge non si applica alle imprese che, dalla Svizzera, forniscono una delle seguenti prestazioni di sicurezza private sul territorio che rientra nel campo di applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 19602istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio:
protezione di persone;
guardia e sorveglianza di beni e di immobili;
servizio d’ordine in caso di manifestazioni.
Non si applica inoltre alle imprese che:
forniscono in Svizzera una prestazione connessa con prestazioni di sicurezza private di cui al capoverso 1;
costituiscono, stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera un’impresa che fornisce prestazioni di cui al capoverso 1 o 2 lettera a;
controllano dalla Svizzera un’impresa che fornisce prestazioni di cui al capoverso 1 o 2 lettera a.