Le imprese di cui all’articolo 2 capoversi 1, 3 e 4 sono tenute ad aderire al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (Codice di condotta) nel tenore del 9 novembre 20101.
Il Dipartimento al quale è subordinata l’autorità competente può decidere che una modifica del Codice di condotta è applicabile alle fattispecie rette dalla presente legge, sempre che tale modifica non vi sia contraria.
Footnotes
Questo doc. può essere consultato all’indirizzo Internet seguente:www.icoc-psp.org. ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.