935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
L’organizzatore comunica all’Autorità intercantonale ogni modifica del gioco che intende attuare su un gioco autorizzato.
Egli può, in via eccezionale, comunicare all’autorità intercantonale una modifica del gioco soltanto a posteriori se, per motivi di sicurezza o per altri motivi imperativi, ha dovuto agire immediatamente. La comunicazione deve essere effettuata in tal caso senza indugio.
L’Autorità intercantonale verifica se la modifica comunicata può essere approvata nel quadro dell’autorizzazione di gioco già rilasciata e trasmette il risultato della sua verifica all’organizzatore.
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