Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:
- beni: merci, tecnologie e software;
- beni a duplice impiego: beni utilizzabili a fini civili e militari;
- beni militari speciali: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l’istruzione al combattimento, come pure velivoli d’esercitazione con punti d’aggancio;
- 1 beni strategici: beni che fanno parte di un’infrastruttura critica;
- tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all’utilizzazione di un bene;
- mediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.