In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può: a. introdurre l’obbligo dell’autorizzazione e l’obbligo della dichiarazione come pure ordinare misure di sorveglianza concernenti: 1.1 la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione, il deposito, il trasferimento e l’utilizzazione di beni; 2. l’importazione, l’esportazione, il transito e la mediazione di beni; b. emanare prescrizioni in materia d’ispezione.
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248,FF 2000 2971). ↩
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