955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona giuridica o una società di persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, l’intermediario finanziario verifica l’identità della controparte sulla base di uno dei seguenti documenti:
estratto del registro rilasciato dall’ufficiale del registro;
estratto scritto di una banca dati gestita dall’autorità del registro;
estratto scritto di elenchi e banche dati amministrati da privati, purché affidabili.
L’identità delle persone giuridiche, delle società di persone e delle autorità non iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente è verificata sulla base di uno dei seguenti documenti:
statuto, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell’ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale a esercitare l’attività oppure documento equivalente;
estratto scritto di elenchi e banche dati amministrati da privati, purché affidabili.
L’identità delle autorità è verificata sulla base di statuti o decisioni appropriati o sulla base di altri documenti o fonti equivalenti.
Al momento di verificare l’identità, l’estratto del registro, l’attestato dell’ufficio di revisione e l’estratto di elenchi o banche dati non sono datati più di 12 mesi e sono aggiornati.
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