955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario si fa consegnare i documenti d’identificazione in originale o in copia autenticata.
Esso acquisisce agli atti la copia autenticata o fa una copia del documento presentatogli, sul quale riporta di avere esaminato l’originale o la copia autenticata e appone la data e la firma sulla copia.
Sono fatte salve le agevolazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 e all’articolo 12.
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