L’intermediario finanziario interrompe la relazione d’affari nel rispetto dell’articolo 9b LRD e degli articoli 12a e 12b ORD1:2
- se sussistono dubbi in merito a informazioni fornite dalla controparte o dal detentore del controllo anche dopo la conclusione della procedura secondo l’articolo 69;
- se nutre il sospetto che gli siano state scientemente fornite informazioni false sull’identità della controparte, del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.