(art. 30a e 30b LSA) 1. Gli stipulanti professionisti di cui all’articolo 98a capoverso 2 lettere e e f della legge del 2 aprile 19081sul contratto d’assicurazione dispongono di una gestione professionale dei rischi se, internamente o esternamente, una persona qualificata con esperienza nel settore finanziario è incaricata in maniera duratura del rilevamento, della misurazione e della valutazione dei rischi derivanti dal rapporto assicurativo, in particolare dei rischi di controparte. 2. Sono considerati conclusione del contratto ai sensi dell’articolo 30b LSA anche ogni rinnovo o modifica essenziale del contratto.
RS 221.229.1 ↩
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