(art. 31 cpv. 1, 38 e 46 cpv. 1 lett. f e g LSA)
- Nell’ambito dell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie la FINMA può emanare disposizioni di esecuzione sull’impiego dei mezzi liberatisi con lo scioglimento delle riserve tecniche non più necessarie.
- In particolare considera chi ha finanziato le riserve.
- È fatto salvo l’articolo 155 capoverso 1.