L’impresa di assicurazione tenuta a costituire riserve di senescenza può prevedere la restituzione all’assicurato di una parte adeguata delle stesse in caso di scioglimento anticipato del contratto.
L’impresa di assicurazione deve presentare alla FINMA per approvazione un piano per la restituzione di una parte delle riserve di senescenza. Tale piano deve contenere in particolare le basi di calcolo dei valori di liquidazione. Le disposizioni concernenti il valore di liquidazione devono essere inserite nelle condizioni generali di assicurazione.
I valori di liquidazione sono approvati alle seguenti condizioni:
si orientano all’importo accumulato per lo stipulante fino al momento dello scioglimento del contratto e calcolato con le basi tariffali del relativo contratto di assicurazione;
l’andamento individuale dei sinistri dello stipulante non è considerato;
sono effettuate deduzioni adeguate soltanto per ridurre il rischio di estinzioni anticipate di massa e per le spese d’acquisizione non ammortizzate.
Le riserve tecniche devono coprire in qualsiasi momento i valori di liquidazione.
L’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante in merito all’ammontare del valore di liquidazione:
almeno una volta all’anno;
su richiesta dello stipulante; e
in caso di adeguamenti dei premi.
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