Non rientrano nell’assicurazione combinata contro l’incendio e i danni causati dagli elementi naturali i danni a:
costruzioni facilmente spostabili (come padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracconi da fiera e da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) e al loro contenuto;
camper, roulotte, imbarcazioni e aeromobili, compresi i loro accessori;
veicoli a motore usati come deposito di merci, sistemati sotto una tettoia o all’aperto;
ferrovie di montagna, funicolari, teleferiche, sciovie, linee elettriche aeree e pali (esclusa la rete locale);
cose che si trovano su cantieri;
serre, la copertura in vetro dei letti di semina e le piantine;
impianti atomici ai sensi dell’articolo 3 lettera d della legge federale del 21 marzo 20031sull’energia nucleare (LENu).
Per cantiere si intende l’intera area sulla quale si trovano beni mobili che sono in relazione con un’opera, anche prima dell’inizio e dopo la fine dei lavori.