Sono considerati danni causati dagli elementi naturali, i danni dovuti a piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.
Si considera tempesta un vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle cose assicurate.
Non sono considerati danni causati dagli elementi naturali:
i danni riconducibili a cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti che, secondo l’esperienza, sono ricorrenti a intervalli più o meno lunghi;
senza riguardo alla loro causa, i danni cagionati dall’acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, come pure dal rigurgito dell’acqua dalla canalizzazione o modifiche della struttura dell’atomo;
i danni d’esercizio che, secondo l’esperienza, sono da prevedere, come i danni causati in occasione di lavori edili e del genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;
i danni da vibrazioni provenienti dal franamento di cavità create artificialmente;
vibrazioni provocate da spostamenti tettonici nella crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.
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