(art. 2 cpv. 5 lett. b e 14 cpv. 1 LSA)
La FINMA accorda alle imprese di assicurazione diretta delle categorie 4 e 5 agevolazioni segnatamente in merito al tipo, alla portata e alla frequenza dei rapporti, se dette imprese soddisfano le seguenti condizioni:
- il loro quoziente del test svizzero di solvibilità (SST) secondo l’articolo 39 (quoziente SST) è pari almeno al 250 per cento su una media di tre anni;
- la copertura del loro patrimonio vincolato è pari almeno al 130 per cento dell’importo legale e consiste esclusivamente di elementi patrimoniali secondo l’articolo 79 capoverso 2;
- il loro capitale minimo previsto dal diritto in materia di sorveglianza è coperto permanentemente al 150 per cento;
- il bilancio al 31 dicembre non presenta un riporto delle perdite degli anni precedenti né un riporto delle perdite dell’anno corrente;
- sono dotate di una pianificazione solida, una gestione lungimirante e irreprensibile e indicatori stabili;
- se non stipulano più nuovi contratti, sono dotate di un piano di liquidazione approvato dalla FINMA;
- non beneficiano di agevolazioni di altro tipo, segnatamente in relazione con il SST o il patrimonio vincolato, né la normativa ne prevede;
- nei loro confronti la FINMA non ha adottato misure fondate sul diritto in materia di sorveglianza né avviato un procedimento secondo l’articolo 30 della legge del 22 giugno 20071sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).