(art. 35 cpv. 4 LSA)
La FINMA accorda alle imprese di riassicurazione delle categorie 4 e 5 le agevolazioni applicabili alle piccole imprese di assicurazione, se esse soddisfano le seguenti condizioni:
- confermano ogni anno alla FINMA in una dichiarazione di rispettare i principi del governo d’impresa e i requisiti normativi concernenti la gestione dei rischi, il sistema di controllo interno e la revisione interna;
- nei loro confronti la FINMA non ha adottato misure fondate sul diritto in materia di sorveglianza né avviato un procedimento secondo l’articolo 30 LFINMA1;
- se non stipulano più nuovi contratti, sono dotate di un piano di liquidazione approvato dalla FINMA.