(art. 2 cpv. 5 lett. b LSA)
Le imprese di assicurazione che sviluppano e vendono direttamente prodotti assicurativi sono esonerate dalla sorveglianza secondo la presente ordinanza se soddisfano le seguenti condizioni:
- hanno sede in Svizzera;
- rivestono la forma giuridica di una società anonima o di una società cooperativa;
- sono sottoposte alla revisione ordinaria secondo l’articolo 727 del Codice delle obbligazioni (CO)1;
- i loro prodotti assicurativi possono essere assegnati ai rami assicurativi
B3–B9 e B14–B18 di cui all’allegato 1;
- la loro distribuzione comprende al massimo 5000 polizze con un volume di premi complessivo di massimo 5 milioni di franchi;
- si impegnano a informare gli stipulanti di non essere sottoposte alla sorveglianza della FINMA.