(art. 2 cpv. 5 lett. b LSA)
- Se supera uno dei valori limite di cui all’articolo 1f lettera e, un’impresa di assicurazione esonerata dalla sorveglianza conformemente all’articolo 1f può proseguire l’attività al massimo per un anno dalla data del superamento del valore limite.
- Per proseguire l’attività a più lungo termine, deve ottenere dalla FINMA un’autorizzazione all’esercizio dell’attività entro il termine di un anno di cui al capoverso 1.
- La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla FINMA al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine di un anno di cui al capoverso 1. La FINMA può accordare una proroga del termine per la presentazione della domanda di autorizzazione di tre mesi al massimo.
- La FINMA decide in merito alla domanda di autorizzazione entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa.
- Se la domanda è respinta, i contratti di assicurazione in corso devono essere liquidati entro sei mesi o trasferiti a un’impresa di assicurazione autorizzata.