(art. 190e )
Le disposizioni seguenti dell’accordo settoriale del 22 marzo 20241concluso tra santésuisse e curafutura concernente la qualità della consulenza e le indennità versate agli intermediari per l’acquisizione di clienti hanno carattere obbligatorio generale:
N. 6, punto 4: [Le imprese di assicurazione si impegnano a] «rinunciare alle acquisizioni telefoniche a freddo da parte di propri collaboratori o partner esterni. Per acquisizioni telefoniche a freddo si intendono i primi contatti stabiliti con potenziali clienti, con i quali non esiste alcuna relazione commerciale o che non sono più clienti da oltre 36 mesi, che hanno fatto uso dell’opting-out o per i quali il contatto non scaturisce da una raccomandazione di una persona terza nota al cliente potenziale.»
N. 5.4: «5.4 Indennità 5.4.1 L’indennità ai sensi dell’accordo settoriale è definita come l’insieme delle prestazioni pecuniarie correlate alle stipulazioni versate agli intermediari per la loro attività di intermediazione assicurativa. 5.4.2 Sono considerati prestazioni pecuniarie correlate alle stipulazioni in particolare: 5.4.2.1 provvigioni nette (compresi gli storni delle provvigioni); 5.4.2.2 courtage, commissioni, ribassi o altri vantaggi finanziari correlati alla stipulazione anche se effettuati con pagamento differito e/o corrisposti periodicamente; 5.4.2.3 costi per l’acquisizione di lead (indirizzi di contatto, appuntamenti); fanno eccezione i lead generati dall’azienda assicurativa stessa (comprese le loro società affiliate) per proprio uso commerciale (intermediari vincolati); 5.4.2.4 costi salariali fissi (parte rilevante per la stipulazione, compresi contributi per le assicurazioni sociali e imposte); 5.4.2.5 costi correlati all’esito della stipulazione, quali bonus e tutte le forme di indennità convenute negli accordi aggiuntivi. 5.4.3 Le indennità variabili sono prestazioni pecuniarie correlate alle stipulazioni ai sensi del punto 5.4.2 senza costi salariali fissi. 5.4.4 Le prestazioni pecuniarie correlate alle stipulazioni per gli intermediari nel quadro della loro attività di assistenza (p. es. inviti a eventi, pranzi o regali di Natale nei limiti socialmente opportuni) sono consentite nel quadro del regolamento di compliance di ciascun assicuratore e vanno disciplinate in un regolamento interno. Queste non fanno parte delle indennità.»
N. 8.2, primo paragrafo: «8.2 Verbali di consulenza Gli assicuratori remunerano le proposte di assicurazione presentate dagli intermediari soltanto se accompagnate da un verbale di consulenza che soddisfi gli standard minimi definiti.»
N. 9.1.2: «LCA Per l’indennità massima concernente i prodotti nel settore dell’assicurazione malattie complementare (LCA) si applica un tetto massimo di 16 premi mensili netti (premio fatturato) per stipulazione.»
N. 9.2: «9.2 Restituzione dell’indennità (storno) Per la restituzione dell’indennità concernente tutti i prodotti si applicano le seguenti condizioni, a prescindere dall’inizio dell’assicurazione (al 1° gennaio o nel corso dell’anno): a) se la durata del contratto è compresa tra 0 e 365 giorni, l’intermediario restituisce il 100 % dell’indennità; b) se la durata del contratto è compresa tra 366 e 730 giorni, l’intermediario restituisce almeno il 50 % dell’indennità; c) a partire dal 731° giorno, ogni assicuratore decide in autonomia l’importo dell’indennità da restituire. Per il computo si tiene conto degli anni bisestili. In caso di decesso di una persona assicurata entro i termini che prevedono una restituzione, l’assicuratore può rinunciare interamente o in parte a detta restituzione.»
N. 8.2, secondo paragrafo: «Il verbale di consulenza comprende perlomeno: – la data della consulenza; – il nome del cliente o dei clienti nonché del consulente o dei consulenti; – la conferma che l’appuntamento per la consulenza che ha portato alla proposta non è stato fissato a seguito di un’acquisizione telefonica a freddo; – la conferma delle informazioni ai sensi dell’art. 45 della LSA; – il consenso del/della cliente nonché del consulente o dei consulenti rispettivamente dell’operatore digitale responsabile per mezzo di firma originale o conferma in forma digitale.»
L’accordo settoriale è consultabile gratuitamente ai seguenti indirizzi:www.santesuisse.ch/fr/pour-les-assures/prestations/demarchage-telephonique-declarationecurafutura.ch/it/themen/krankenversicherung/vermittler/ ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
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