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Nach der zitierten Rechtsprechung ist grundsätzlich auch bei «execution only»-Beziehungen davon auszugehen, dass dem Kunden indirekte Vergütungen (z. B. Retrozessionen, Provisionen) zugunsten des Kunden zurückzugeben sind, um Konflikte zu vermeiden und ungerechtfertigte Bereicherung zu verhindern.
“L’obbligo della banca di restituire al cliente i vantaggi indiretti ricevuti nell’ambito dell’adempimento del mandato, segnatamente delle retrocessioni e delle commissioni di mantenimento (“Bestandespflegekommissionen”) versate da società emittenti interne o esterne al gruppo, è in effetti da ammettere per due ragioni fondamentali: da un lato per evitare potenziali conflitti d’interesse da parte della banca, ritenuto che anche in caso di una relazione bancaria di mera “execution only”, nella quale gli investimenti da effettuare sono in definitiva scelti e decisi autonomamente dal cliente, essa potrebbe essere indotta, in virtù di questi vantaggi indiretti a suo favore, a favorire alcuni broker o piattaforme e a sfavorirne altri a scapito dell’interesse del cliente; e dall’altro per evitare un proprio arricchimento, essa non potendo pretendere di beneficiare, nell’ambito dell’adempimento del mandato, di ulteriori vantaggi indiretti a suo favore oltre alla remunerazione espressamente concordata con il cliente. Una tale conclusione s’impone a maggior ragione in considerazione dell’art. 26 LSerFi, che non è in realtà applicabile alla fattispecie essendo entrato in vigore solo il 1° gennaio 2020 ma al quale ci si può nondimeno ispirare almeno per analogia, che impone di principio la restituzione al cliente delle indennità corrisposte da terzi alla banca in relazione alla fornitura dei servizi finanziari da lei resi senza fare alcuna distinzione tra la tipologia dei servizi finanziari prestati. 10. Resta ancora da esaminare se la restituzione delle retrocessioni incassate dalla convenuta nell’ambito della relazione bancaria A__________, che era oggetto di un mandato di gestione patrimoniale, rispettivamente nell’ambito delle relazioni bancarie S__________, M__________, R__________ e B__________, che erano invece di mera “execution only”, abbia fatto oggetto di una valida rinuncia da parte del relativo titolare del conto. 10.1. La giurisprudenza ha già avuto modo di illustrare le condizioni alle quali è possibile ammettere una valida rinuncia del cliente alla restituzione delle retrocessioni incassate dalla banca nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale.”
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